IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio  decreto-legge 20 gennaio 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  ministeriale 21  ottobre 1996,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 283 del 3 dicembre 1996, con
il quale sono  stati approvati i nuovi ordinamenti di  otto scuole di
specializzazione di ingegneria;
  Vista la proposta di modifica  di statuto formulata dalle autorita'
accademiche di  questa Universita' e relativa  al riordinamento della
scuola  di specializzazione  in sicurezza  e protezione  industriale,
della facolta' di ingegneria;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 24 ottobre 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Lo statuto  dell'Universita' degli studi di  Pisa, approvato con
regio decreto 14  ottobre 1926, n. 2278,  e successive modificazioni,
e' ulteriormente  modificatonella parte concernente lo  statuto della
scuola  di specializzazione  in sicurezza  e protezione  industriale,
della facolta' di ingegneria.